Sentenze dei Giudici di Pace – Pensavate di averle lette tutte………..?
Ancora i Giudici di Pace alla nostra attenzione: ecco alcune “originali” sentenze che, credo, avranno almeno il pregio di farci discutere e forse …… Motivazioni ridicole, al limite del ritegno, nepotismo, di tutto e di più pur di annullare verbali per violazioni al C. d. S.. Quando avrà termine tale comportamento? quando qualcuno si deciderà a porre un limite a questi soggetti che hanno l’audacia di sostituirsi perfino al Parlamento e legiferare a….. loro gradimento? Com. te Dr. Pezzullo Michele – Dirigente Area Polizia Municipale ed Amministrativa del Comune di Aversa.
Pensavate di averle lette proprio tutte ………. e invece no !!! al peggio non c’è più limite.
I nostri “amici” Giudici di Pace non finiscono mai di stupirci; il loro disinvolto modo di amministrare il contenzioso relativo ai verbali di violazione delle disposizioni del Codice della Strada, la totale disinvoltura nell’interpretazione delle norme, sentenze e circolari, la incredibile capacità di stravolgere del tutto le leggi o, addirittura, di formularne di nuove, sostituendosi al Parlamento; tutto ciò non può che sconvolgerci e disorientarci!
Ma, ancora più sconcertante, è la totale assenza dello Stato che non riesce (o non vuole) porre un limite a tali manifesti “abusi”.
Procediamo con ordine, proviamo a leggere insieme le ultime due sentenze che abbiamo avuto la possibilità di esaminare, emblematiche di quanto finora detto, e riscontrare cosa hanno studiato i “nostri” per emettere tali articolati e penetranti giudizi.
Sentenza n. 1545/03 del Giudice di Pace di Frattamaggiore (NA)
Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale di Frattamaggiore il 22 luglio 2003, alle ore 10,00 (la data e l’orario sono, come vedremo, un elemento sostanziale per l’esito del giudizio), accertarono e contestarono al Sig. D. E. G. la violazione dell’art. 172 del C. d. S. perché conduceva un’autovettura senza indossare la cintura di sicurezza. Lo stesso trasgressore dichiarava a sua discolpa: “ero appena ripartito”.
Il successivo 31 luglio il trasgressore proponeva al G. d. P. di Frattamaggiore ricorso in opposizione alla violazione accertata, adducendo a discolpa che:
· affetto da obesità di medio grado (peso di Kg. 125) come da certificazione del proprio medico curante;
· il veicolo era stato parcheggiato (a circa mt. 40 dal punto in cui era stato fermato e sanzionato) al sole da oltre un’ora e quindi in condizione ai limiti della tollerabilità visto la temperatura di oltre 30 gradi (alle 10 del mattino !!!).
E’ da rilevare che il certificato sanitario, peraltro rilasciato dal medico curante nella stessa data del 22 luglio, attestava che il soggetto “trova notevole disagio nell’indossare la cintura di sicurezza”, quindi il sanitario non ha l’audacia di esonerare lo stesso dall’uso del sistema di ritenuta, si limita ad attestare il solo “disagio”.
Ebbene il Giudice, letti gli atti, esaminata la documentazione sanitaria prodotta, “verificato” di persona la corporatura del ricorrente, comparso all’udienza, e tenuto conto del “… particolare periodo estivo caratterizzato dal notorio clima torrido giustificava momentaneamente il mancato uso della cintura di sicurezza”, accoglie il ricorso ed annulla il verbale.
In ordine alle motivazioni addotte dal Giudice è doveroso ricordare che la cittadina di Frattamaggiore è posta a circa 12 chilometri a nord di Napoli e la violazione è stata accertata alle 10 di mattina (e non alle ore 12 nel pieno deserto del Sahara!!!!).
Per conseguenza il solerte Giudice concludeva che (testuale): ”l’opponente abbia per tabulas fornito idonea prova della sussistenza nella fattispecie dell’esimente dello stato di necessità; pertanto, l’opposizione merita di essere accolta con conseguente annullamento del verbale di contestazione impugnato”.
E così il Codice della Strada è……… servito!
Un’ultima amara consolazione per i Vigili frattesi: “Compenso, per intero, tra le parti, le spese di giudizio”- Bontà Sua-
Sentenza n. 767/04 del Giudice di Pace di Aversa (CE)
Il 24 novembre 2002 fu accertato dalla Polizia Municipale di Aversa che una autovettura è stata parcheggiata, in una piazza del centro cittadino, in modo difforme da quanto disposto dalla segnaletica orizzontale, fuori dalle strisce, in violazione dell’art. 157/5°.
Elevato il prescritto verbale e non contestato al contravventore per la sua assenza al momento dell’accertamento, si provvide alla relativa notifica a mezzo servizio postale, come stabilito dal Codice della Strada.
Il proprietario del veicolo,successivamente alla notifica, il 29 aprile 2003 propose opposizione al verbale, sostenendo la “nullità dello stesso per mancata contestazione immediata della violazione” ed eccependo la genericità della motivazione indicata “assente al momento dell’accertamento, senza ulteriore specificazione”.
La risibilità di tali motivazioni avevano indotto il Comando interessato a pensare che, tutto sommato, tale ricorso trovava già in se i motivi di rigetto e, pertanto, costituirsi diventava una pura formalità se non una inutile perdita di tempo.
E invece ……..NO; abbiamo imparato che con i Giudici di Pace non bisogna mai dare nulla per scontato !!!!! Sembra quasi che l’imprevedibilità sia un loro principio.
E, infatti, il Giudice adito, letti gli atti, sentito il rappresentante del Comune convenuto in udienza, ritiene che “l’opposizione va accolta atteso che le argomentazioni difensive vanno condivise ed in ogni caso non vi è nessun suffragio probatorio contrario alle eccezioni del ricorrente”.
Probabilmente al Giudice, nel condividere le assurdità del trasgressore ritiene che la sua assenza non sia un motivo sufficiente per la mancata contestazione e, addirittura, eccepisce che non sono state presentate prove contrarie alle eccezioni; ci chiediamo quale elemento di prova si sarebbe dovuto presentare per demolire siffatte stupidità? Ma ecco che il solerte arbitro e fine conoscitore del Codice della strada, nelle motivazioni della decisione, precisa tutte le mancanze del “misero ed incauto vigile”.
Ascoltate, piccoli tapiri, che lezione di “nuova interpretazione del C. d. S. e che sottile ironia sul malcapitato agente !!!
“Ora, non v’è dubbio che nel caso di specie la motivazione addotta si appalesa oggettivamente incongrua ed in conferente, oltre che contraddittoria, non potendosi condividere, sul piano della logica e della ragionevolezza, l’affermazione che l’Agente accertatore non abbia potuto procedere alla contestazione per l’assenza del trasgressore, in quanto tenuto presente la natura della contestazione e quanto contenuto nel verbale, unitamente alle circostanze di tempo e di luogo (tarda sera invernale, autoveicolo lasciato in sosta nell’area consentita, ma a cavallo della striscia di delimitazione, scarsa presenza di traffico, etc. ), non v’è chi non veda come tanta solerzia e meticolosità nell’accertamento di una infrazione tutto sommato di poco conto, avrebbe anche dovuto suggerire quantomeno l’accortezza di indicare anche per quanto tempo l’accertatore stesso si è trattenuto sul posto, in assenza del trasgressore, e ciò al fine di consentirgli una immediata e valida difesa” e conclude “in definitiva il verbale deve essere annullato in quanto illegittimo”
Cosa aggiungere a tanta protervia? A parte quella sottile e squallida ironia sulla solerzia e meticolosità dell’Agente, che può solo indicare la miseria d’animo, e non solo come vedremo dopo, di chi dovrebbe, invece, porsi ad amministrare giustizia con serenità ed imparzialità; a parte questo, dicevamo, vorremmo ricordare al “nostro amico” che lui è chiamato a decidere sulle norme del Codice della Strada vigenti nella Repubblica Italiana; ma quali norme ha inteso applicare? E quali sono le violazioni di poco conto che non dobbiamo sanzionare? E chi decide quali sono le violazioni di poca, di nessuna o molta importanza? Sig. Giudice, dall’alto della Vostra dottrina, illuminateci ! diteci dove possiamo apprendere i tempi giusti da aspettare per contestare le violazioni ai trasgressori assenti?
Dimenticavamo di aggiungere che si è, successivamente, accertato che il nostro integerrimo era fratello del contravventore assolto; naturalmente gli atti sono stati posti all’attenzione della competente A. G. ……, ma questa è un’altra storia e noi, all’esito, ve ne daremo giusto conto.
Ci assumiamo, in conclusione, la responsabilità di aggiungere una sola parola: Vergogna!!!