BASTA IL GIUDIZIO NUMERICO NEI CONCORSI PUBBLICI?

a cura della Dott.ssa Nadia Guglielmo*
La valutazione delle prove dei candidati nei concorsi pubblici è il momento più critico della procedura e la causa principale del contenzioso. È espressione della discrezionalità tecnica della Commissione con cui il giudizio sugli elaborati viene fuso in un criptico voto numerico che non consente di comprenderne l’iter logico, in contrasto con l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990.
L’art. 3 prevede che “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti (…) lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato (…). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”
La giurisprudenza si è divisa tra le tesi della prevalenza del voto numerico e della necessità del giudizio sintetico, oscillando tra i principi:
- di economicità, per cui un voto numerico è sufficiente a garantire la necessaria chiarezza delle valutazioni della Commissione nell’ambito del punteggio disponibile;
- di pubblicità e trasparenza, che richiedono di esplicitare le ragioni del giudizio con una motivazione espressa.
La sentenza del TAR Puglia n. 233/2022 ha riaffermato la necessità che la valutazione sia congruamente motivata richiedendo che il voto numerico attribuito dalla Commissione debba essere sostenuto da un giudizio analitico coerente tale che risulti evidente l’effettiva graduazione e l’omogeneità dei giudizi nell’ambito del punteggio disponibile e, quindi, l’effettivo iter logico seguito nella valutazione della prova del candidato.
La ricorrente eccepiva un giudizio sintetico di sufficienza della prova contrastante con il voto numerico negativo che determinava l’esclusione dal concorso.
Il TAR ha accolto la censura ritenendo che il voto numerico non è sufficiente né prevale sul giudizio sintetico e, ritenendo arbitraria l’azione della Commissione, ha disposto la ripetizione della valutazione della prova.