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La recente sentenza n. 2178 del 4 ottobre 2022 del Tar Lombardia – Milano si è pronunciata sul tema dei criteri ambientali minimi

Di Luca Leccisotti e Nadia Guglielmo

I criteri ambientali minimi (C.A.M.) sono i requisiti ambientali volti a individuare, per ogni fase della procedura di gara, l’offerta migliore sotto il profilo ambientale. Regolamentati dall’art. 18 della legge n. 221/2015 e, successivamente, dall’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione, rappresentano lo strumento attraverso il quale le Stazioni Appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione disciplinato dai commi 1126 e 1127 dell’art. 1 della L n. 296/2006.

Le Stazioni Appaltanti, infatti, sono tenute ad inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La recente sentenza n. 2178 del 4 ottobre 2022 del Tar Lombardia – Milano si è pronunciata sul tema dei criteri ambientali minimi precisandone natura giuridica e finalità ed indicando il grado di cogenza della previsione di tali criteri nelle gare secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In linea con precedenti sentenze del Consiglio di Stato, il TAR Lombardia ha statuito che i criteri ambientali minimi individuati nel Decreto C.A.M. del 7 marzo 2012 non hanno natura meramente programmatica poiché la loro previsione negli atti di gara costituisce un obbligo immediatamente cogente per le Stazioni appaltanti, valido per gli affidamenti di qualunque importo nell’ambito delle categorie che concorrono agli obiettivi ambientali del Piano d’azione e perseguibile esclusivamente attraverso uno dei due modelli disciplinato dal predetto Decreto C.A.M.

Il TAR Lombardia richiama, infatti, i due modelli alternativi di criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal Decreto C.A.M. del 7 marzo 2012, differenti tra loro in relazione al previo possesso o meno di informazioni, dati, diagnosi e certificazioni energetiche e definiti:

– il “caso A” nell’ipotesi in cui la stazione appaltante non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali;

– il “caso B” quando la stazione appaltante dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d’appalto è finalizzata a stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus. In tal caso il contratto d’appalto deve avere una durata tale da consentire la
realizzazione delle attività di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici e in ogni caso è opportuno che tale durata non sia inferiore a tre anni.

Il TAR Lombardia, nella sentenza n. 2178 del 4 ottobre 2022, ha statuito che detti modelli delle modalità di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali non sono ideali, superabili o combinabili tra loro ma costituiscono i soli modelli concreti che le amministrazioni appaltanti devono obbligatoriamente utilizzare, non essendo consentito ricorrere ad una procedura di gara che non faccia ricorso a nessuno dei due o che ne utilizzi altri derivanti dallo loro combinazione.

Stante l’obbligatorietà dell’uso dei due modelli solo in presenza delle relative condizioni, qualora la Stazione Appaltante non disponga di diagnosi energetiche, per le quali non sussiste un obbligo di dotazione ma che costituiscono il presupposto per il modello di criteri ambientali minimi di cui al caso B, la stessa non può dar corso a una procedura di gara secondo tale modello e con la relativa durata complessiva né secondo un forma “ibrida” di modelli, ciò a prescindere dalla astratta possibilità per tutte le partecipanti di poter predisporre un’offerta adeguata e competitiva, in ragione delle informazioni messe a disposizione della Stazione appaltante e del lungo lasso di tempo.