IL SOCCORSO PROCEDIMENTALE Finalità e differenza con il soccorso istruttorio
di Lucia Lamonica
Qualora la stazione appaltante avesse dei dubbi, riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, potrebbe attivare il “soccorso procedimentale”. È quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 22 agosto 2022, n.7353.
La sentenza affronta la questione riguardante i chiarimenti invocabili dalla stazione appaltante al concorrente, partecipante ad una procedura d’appalto pubblica, per consentire la corretta interpretazione delle offerte (tecniche ed economiche) ed a condizione di giungere ad esiti certi.
Non bisogna confondere il “Soccorso Procedimentale” dal “Soccorso Istruttorio”, infatti quest’ultimo, avente anche natura integrativa e differente dal primo avente connotati specificativi, non è attivabile per le offerte tecniche ed economiche, così come sancito dall’art.83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
Occorre evidenziare che l’attivazione del “soccorso procedimentale” non deve alterare la rigorosa parità di condizione tra i concorrenti, bensì deve essere finalizzato ad ottenere chiarimenti circa i tratti dell’offerta ritenuti di particolare complessità. In nessun caso, dunque, è possibile procedere ad una modifica, anche solo parziale, di un’offerta da parte dell’operatore economico partecipante ad una gara d’appalto pubblica.
La Commissione speciale del Consiglio di Stato aveva già espresso i propri pareri (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) circa il “soccorso procedimentale”, definendolo come “…omissis… una forma di ‘richiesta procedimentale di chiarimenti’, riferita agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica …omissis…”, in quanto, secondo la suprema corta, “…omissis… l’amministrazione, in caso di dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta tecnico economico, dovrebbe poter richiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione presentata …omissis…”.
Veniamo al caso che ha dato origine al pronunciamento del Consiglio di Stato.
Nel caso in esame, due operatori economici hanno partecipato alla medesima gara d’appalto pubblica riguardante la fornitura di servizi informatici. Secondo gli operatori economici si è assistito alla violazione del’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, nel caso di specie, la commissione di gara ha chiesto chiarimenti sulle offerte presentante. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7353/2022, ha accolto il ricorso di appello avverso la sentenza di I° grado emessa dal TAR Pescara ed ha precisato la diversità tra il “soccorso procedimentale” (soccorso specificativo) ed il “soccorso istruttorio” (soccorso integrativo).
Per il Consiglio di Stato, dunque, non ricorre l’ipotesi di violazione dell’art.83 comma 9 del Codice in caso di attivazione del “soccorso procedimentale” da parte di una stazione appaltante, in quanto permane il divieto di modificare l’offerta presentata (tecnica e/o economica) ma, nello stesso tempo, consente alla commissione di gara di poter interpretare correttamente la volontà dell’operatore economico partecipante alla gara d’appalto pubblica.