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di Lucia Lamonica

Spesso ci si chiede se per acquisiti di importo tra i 5.000 e i 139.000 euro, nel caso di richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto, si chiede se sia legittimo utilizzare la PEC per la ricezione delle offerte  o se sia obbligatorio l’utilizzo di applicativi telematici.

Il Parere MIMS n. 1530/2022 apre uno scenario ambiguo, che lascia nella confusione le stazioni appaltanti. Leggiamo cosa dice:

“Tanto premesso, si rileva che la richiesta di preventivi in luogo dell’affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell’affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 32, commi 2 e 14, e all’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’innalzamento delle soglie dell’affidamento diretto disposto dall’art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l’utilizzo di tale modalità non determina la violazione del “principio di segretezza” delle offerte.”

Ovvio che è possibile richiedere preventivi via pec, nessuno lo mette in dubbio. Ma possiamo affidare direttamente a fronte di una pec?

La mia personale risposta è assolutamente no. Se leggiamo ai sensi l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , così come modificata dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, “per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.”

Più chiaro di così? Sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico.

Quindi, in definitiva, ok alla richiesta di preventivo via PEC ma la stessa procedura deve transitare tramite il mercato elettronico di Consip, visto che, tra le procedure attivabili abbiamo:

– richiesta di preventivo

– trattativa diretta

A voi le conclusioni.


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