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Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disposizioni attuative.

AUTOCARRO – SEGNALAZIONE DI SINISTRI CON MORTE – LESIONI GRAVI O GRAVISSIME

Circolare Min. Interno nr. 300/A/4628/11/101/3/3/9 – prot. n. 12409 del 18 maggio 2011  e Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti nr.121409 del 18.5.2011, sulle disposizioni attuative dell’art. 7,c.7bis, D.Lgs. 286/2005 introdotto dall’art. 51 della L.120/2010.

Cav. Mario Ricca

Quante volte è capitato o capita che durante un intervento sulla strada si effettuano rilievi di sinistri stradali da cui derivano la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida cat.”C” o “C+E”.
La procedura in esame trova applicazione solo ai veicoli che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi e non anche al settore del trasporto di cose per conto proprio.
Bene vediamo insieme cosi dice la legge.

Nel caso di violazioni di disposizioni del codice della strada, da cui derivano la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime, è disposta la verifica in azienda presso il vettore e gli altri soggetti della filiera (Committente, caricatore e proprietario della merce).

Con circolare congiunta del 18 maggio 2011, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno diramato le disposizioni attuative dell’art. 7, comma 7 bis del decreto legislativo 286/05 così come modificato dalla Legge n. 120/2010.

In sostanza la circolare prevede che, qualora dalle violazioni di disposizioni del Codice della Strada, commesse da un vettore che esercita con veicoli che trasportano merce in conto terzi (non conto proprio), derivino la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime (secondo la definizione dell’art. 583 del Codice Penale) e le suddette violazioni siano state commesse alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C + E, è disposta la verifica presso il vettore e gli altri soggetti della filiera (committente, caricatore e proprietario della merce).

Una prima verifica e controllo sul Vettore e sugli altri soggetti della filiera verranno effettuati dallo stesso organo di polizia stradale che ha proceduto alla rilevazione e/o ricostruzione del sinistro con riferimento a:

  • esercizio abusivo della professione di autotrasportatore o violazione delle condizioni e limiti stabiliti nel titolo autorizzativo;
  • compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli artt. 142 (velocità) e 174 (tempi di guida e di riposo) del Codice della Strada;
  • alla violazione degli artt. 61,62, 164 e 167 del Codice della Strada, in presenza di contratto scritto, di verifica dello stesso contratto o documenti equipollenti per accertare che non siano state fornite dal committente o da altri soggetti della filiera al vettore istruzioni incompatibili con le norme sulla sicurezza stradale. Il caricatore è comunque sempre responsabile senza ulteriori verifiche.

Tenete presente che dal 1 gennaio 2015 con legge 23.12.2014 nr. 190 è stata abolita la Scheda di Trasporto, pertanto non deve più essere richiesta l’esibizione o dei documenti ad essa equipollenti di cui all’art. 7 bis del DLG n. 286/2005.

Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità ( documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).

trascorso il termine di 15 giorni dalla definizione dell’incidente e/o dalla contestazione delle violazioni eventualmente accertate nel corso di verifiche presso i soggetti della filiera, l’organo accertatore comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – Indirizzo: Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma (RM) Telefono: 06/4158.6450-6451-6458 Fax: 06/4158.4217, attraverso un modello standard allegato alla circolare interministeriale) i dati del sinistro e i dati identificativi dei soggetti della filiera del trasporto, specificando le violazioni contestate.

Ricevute le comunicazioni la Direzione Generale del Ministero dovrà procedere alla verifica del rispetto dell’art. 83 bis Legge 6.8.2008 nr.133, ai fini dell’applicazione dei commi 14 e 15 della legge medesima.

In sintesi si può dire che sul vettore (che abbia causato un incidente da cui derivino la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime) e al contempo sul Committente, Caricatore e proprietario della Merce (corresponsabili del Trasporto ai sensi del D.Lvo 286/2005 e seguenti), il Ministero sarà impegnato a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133 (es. “costi minimi del trasporto”) ed eventualmente alla applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni stesse (esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge).

A quest’ultimo proposito si evidenzia che i commi 14 e 15 dell’art. 83-bis prevedono che, in presenza di violazioni fiscali, finanziarie e previdenziali, le autorità competenti applichino le sanzioni ivi contemplate, salvo il caso previsto dal comma 16 del medesimo art. 83-bis.

Le autorità competenti all’applicazione di tali sanzioni sono state individuate con il Decreto 16 settembre 2009 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo Economico.

Attualmente, ai sensi del citato art. 83-bis, comma 15 (così come modificato dall’art. 12, comma 80, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/8/2012 – S.O. n. 173): «Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

La modulistica predisposta dal Cav. Mario Ricca può essere scaricata gratuitamente :

  • Lettera di segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità.

 Modello da compilare di cui alla Circolare Ministero dell’Interno nr.300/A/4628/11/101/3/3/9 del 18.5.2011.

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Chiarimenti su normativa pneumatici M+S e MST per motoveicoli e ciclomotori

Circolare MIT Prot. n. 12424-DIV3-C del 27/05/2016 chiarimenti in merito alla normativa attualmente in vigore circa l’uso degli pneumatici M+S e MST su motoveicoli e ciclomotori.ins.to g. aiello 18.06.2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Prot. n. 12424-DIV3-C

Roma, 27 maggio 2016
OGGETTO: Chiarimenti su normativa pneumatici M+S e MST per motoveicoli e ciclomotori.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla normativa attualmente in vigore circa l’uso degli  pneumatici M+S e MST su motoveicoli e ciclomotori.
A riguardo si conferma quanto riportato dalla circolare 103/95 al punto 5 circa l’idoneità degli pneumatici alla marcia su neve contraddistinti dalla sigla M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) che recita testualmente: ‘I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S,  ovvero M&S), ovvero pneumatici idonei per l’impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla  marcatura MST, montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a M (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico.’
Pertanto, nel rispetto della citata circolare 103/95, non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione.

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dott. ing. Vito Di Santo

 

 

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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale – Div. 41

CIRCOLARE N. 103/95
Prot. n. 1808/4150/0 – D.C. IV n. A041

Roma, 31 maggio 1995

OGGETTO:Pneumatici per equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori: riconoscimento delle marcature equivalenti.
PREMESSE
Le marcature delle caratteristiche tecniche dei pneumatici ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 75, hanno subito varie modificazioni.
Pneumatici identici per dimensioni e prestazioni massime possono recare stampigliate sui propri fianchi, a seconda della data di costruzione, marcature fra di loro diverse.
In occasione della sostituzione dei pneumatici di primo equipaggiamento, le cui marcature sono riportate sul documento di circolazione in conformità alle prescrizioni in vigore all’epoca dell’omologazione del veicolo, si può verificare il caso che pneumatici con marcature di quel tipo non siano più in produzione o non siano più reperibili.
E’ anche frequente il caso che sul mercato siano presenti pneumatici che, pur uguali ai precedenti, recano marcature conformi alle nuove prescrizioni, ma formalmente diverse da quelle indicate nel documento di circolazione.
La presente circolare ha lo scopo di:

chiarire il significato delle marcature riportate sui pneumatici idonei per l’equipaggiamento di motoveicoli e ciclomotori;

riconoscere l’equivalenza fra marcature ‘vecchie norme’ e marcature ‘nuove norme’, conformi cioé al regolamento ECE/ONU n. 75;

permettere l’utilizzo di pneumatici corrispondenti;

esonerare dall’obbligo di aggiornamento del documento di circolazione in tutti quei casi dove l’equivalenza fra marcature ‘nuove norme’ e marcature ‘vecchie norme’ si verifica.
MARCATURE DEI PNEUMATICI
Il Regolamento ECE/ONU n. 75 prescrive che i pneumatici siano identificati mediante la marcatura dei seguenti elementi distintivi:

il marchio di fabbrica o il nome del costruttore

la designazione delle dimensioni

l’indicazione della struttura

l’indice della capacità di carico

il simbolo della categoria di velocità

la lettera V, ovvero ‘Z’, posta all’interno della designazione delle dimensioni, nel caso di idoneità per velocità superiori a 240 Km/h

la sigla ‘Tubeless’, nel caso di pneumatici idonei per impiego senza camera d’aria

la sigla ‘M+S’, nel caso di pneumatici per ‘neve’

la sigla MST nel caso di pneumatici speciali idonei per impiego misto strada e fuoristrada

la data di produzione

il marchio di omologazione.
Le indicazioni da riportare sul prospetto di omologazione del veicolo, con riferimento ai pneumatici ed alle caratteristiche di omologazione dello stesso, sono esclusivamente:

la designazione delle dimensioni del pneumatico;

il valore minimo dell’indice della capacità di carico del pneumatico, compatibile con la quota di massa del veicolo gravante sullo stesso;

il valore minimo del simbolo della categoria di velocità del pneumatico, compatibile con la velocità
massima di progetto del veicolo.
EVOLUZIONE DELLE MARCATURE
Marcature ‘vecchie norme’
Precedentemente all’entrata in vigore del Codice della Strada, ed indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 75, il regolamento di esecuzione del Codice della Strada abrogato prescriveva che ciascun pneumatico dovesse essere individuato con indicazioni sulla larghezza nominale della sezione trasversale, sul diametro del cerchio riferito al calettamento e sulla corrispondenza fra la struttura del pneumatico e le sue prestazioni.
‘Le marcature dovevano inoltre rispondere a tabelle di unificazione aventi carattere definitivo (tabelle CUNA)’.
Queste tabelle CUNA prescrissero, per un certo periodo, che i pneumatici per motoveicoli fossero contraddistinti oltre che dalla designazione delle dimensioni anche dall’indicazione della ‘classe di velocità’ espressa con codici letterali posti all’interno della marcatura delle dimensioni (ad esempio 4.00 S 18, 120/90 H 18, 130/60 VR 16 …) (si veda la Tabella 1).
Nel caso di pneumatici per ciclomotori la limitazione di velocità di impiego a 50 Km/h era insita nella marcatura CICLOMOTORE che, dipendendo dalla provenienza del pneumatico poteva essere sostituita dalle equivalenti MOPED ovvero CYCLOMOTEUR.
Tale classe di velocità contraddistingueva la velocità massima ammessa, (come indicato nella terza colonna della tabella 3).
L’indicazione della capacità di carico poteva avvenire, nel caso di pneumatici per motoveicoli e ciclomotori, attraverso la definizione di due versioni distinte: la prima, che comprendeva la maggior parte dei pneumatici, era definita ‘standard’ e non riportava marcature particolari; mentre la seconda, che era caratterizzata da capacità di carico e pressione di esercizio più elevate di quelle della versione ‘standard’, era contraddistinta mediante la marcatura aggiuntiva ‘REINFORCED’ ovvero REINF (es.: 4.00 S 18 REINF).
Nel caso di pneumatici per l’equipaggiamento di motoveicoli a tre o quattro ruote, pneumatici identificati con il suffisso C dopo la designazione delle dimensioni, erano previste invece tre versioni di capacità di carico che erano rispettivamente identificate, in ordine di portate e di pressione di esercizio crescenti, mediante le marcature ‘PR’, ovvero: 4PR, 6PR, 8PR (es.: 4.00-8C 6PR); prassi mantenuta anche dal regolamento ECE/ONU n. 75.
Poteva inoltre essere esplicitata, nel caso di pneumatici di tipo ‘ribassato’, l’indicazione del ‘rapporto di aspetto’ (detto anche ‘serie’ o ‘ribassamento’) indicativo del rapporto nominale tra l’altezza e la larghezza della sezione del pneumatico.
TABELLA 1
ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI
(vecchie norme)
Larghezza nominale
rapporto
classe di
diametro di
di sezione
d’aspetto (serie)
velocità
calettamento
2_

16
4.00
S
18
120
/90
H
18
130
/60
VR
16
Marcature ‘nuove norme’
(in conformità con il regolamento ECE/ONU n. 75)
Le nuove prescrizioni impongono che sui pneumatici siano stampigliate in aggiunta alla designazione delle dimensioni anche:

l’indicazione, mediante un simbolo letterale (‘simbolo della categoria di velocità’), della velocità massima ammessa per l’impiego;

l’indicazione, mediante un numero (‘indice della capacità di carico’), della capacità di carico.
Tali indicazioni devono comparire al di fuori della designazione delle dimensioni, ovvero della marcatura della misura, ad esempio: 2_ – 16 36 J, 4.00-18 64S, 120/90 – 18 65H, ecc. (si veda la Tabella 2).
La marcatura delle ‘classi di velocità’ all’interno della designazione delle dimensioni, è riconosciuta ad identificazione dei tipi di pneumatici per elevatissime prestazioni, cioè idonei per impieghi a velocità superiori a 240 Km/h. In tali casi l’indice della capacità di carico ed il simbolo della categoria di velocità saranno indicati fra parentesi. Inoltre secondo la prassi di origine giapponese potrà essere marchiato sul fianco del pneumatico anche il valore di velocità massima consentito per il pneumatico (es. V260).
In questi casi, in un primo tempo, sarà consentita la marchiatura della sola classe di velocità anche in assenza delle marcature dell’indice di carico e del simbolo della categoria di velocità ed in tal caso varranno le limitazioni di carico e velocità indicate dal costruttore del pneumatico.
Conformemente alla norma ISO 5751 ed al fine di evitare equipaggiamenti promiscui di pneumatici per autovetture e pneumatici per motoveicoli è inoltre invalso l’uso, in alcuni casi, di posporre alla designazione delle dimensioni un suffisso ‘M/C’ (es.: 120/60-16 M/C) per caratterizzare i tipi di pneumatici progettati per impiego esclusivo su motocicli.
I tipi di pneumatico omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 75 recano la stampigliatura del marchio di omologazione ECE seguito dal numero di omologazione
es.:
E 3 ……………………………….
TABELLA 2
ESEMPI DI MARCATURE DEI PNEUMATICI
(nuove norme) – esempi
Larghezza
rapporto
tipo di
diametro di
indici
codice
nominale di
di sezione (serie)
struttura
calettamento
di
di
sezione
[1]
carico
velocità
2_

16
36
J
4.00

18
64
S
120
/90

16
63
H
130
/60
ZR [2]
16
60
W
[1]
la presenza della lettera ‘R’ identifica un pneumatico a struttura radiale, mentre la lettera B identifica un pneumatico a struttura diagonale cinturata (bias belted) ed il trattino -, ovvero la lettera D identifica un pneumatico a struttura diagonale.
[2]
la sola indicazione della sigla ZR, priva di indice di carico e di codice di velocità, identifica genericamente l’idoneità all’impiego per velocità superiori a 240 Km/h.
Marcature intermedie
Nei periodi transitori è consentito, per evitare problemi al ricambio dei pneumatici, che le marcature riportate sugli stessi possano essere conformi sia alle nuove prescrizioni che alle precedenti, ovvero che i pneumatici possano contemporaneamente essere marcati sia con la ‘classe di velocità’ posta all’interno della marcatura dimensionale, che con il ‘codice di velocità’ e l’indice di carico posizionati all’esterno di questa (ad esempio 4.00 S 18 64S ove l’indicazione – S – delle vecchie norme, è ribadita dalla indicazione – 64 S – delle nuove norme).
Marcature frazionarie
Tradizionalmente i pneumatici per motoleggere di piccola cilindrata, limitate in velocità inferiori a 100 Km/h erano identificati, alla stessa stregua dei pneumatici per ciclomotori, da una designazione della dimensione mediante codici frazionari (es. 2, 2¼, 2½, 2_, etc.). La successiva indicazione di indici di carico e simbolo della categoria di velocità hanno reso inutile tale distinzione tanto che in molti casi vengono utilizzate marcature di tipo decimale (ad esempio le marcature 2¼-16 e 2.25-16 sono equivalenti) (si veda la tabella 4a).
EQUIVALENZA TRA MARCATURE ‘VECCHIE NORME’ E ‘NUOVE NORME’
Condizioni di equivalenza
L’equivalenza tra marcature dei pneumatici di tipo ‘vecchie norme’ e ‘nuove norme’ è verificabile, a parità della designazione delle dimensioni, da un confronto delle prestazioni inerenti la velocità massima e la capacità di carico ammissibili per il pneumatico.
I pneumatici marcati secondo le nuove norme hanno una capacità di carico uguale o superiore a quella dei pneumatici marcati secondo le vecchie norme. Pertanto pneumatici standard recanti la marcatura dell’indice della capacità di carico hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi ‘standard’ privi di tale marcatura.
Analogamente pneumatici rinforzati recanti la marcatura dell’indice della capacità di carico e la scritta REINFORCED hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi vecchie norme marchiati con la sola scritta REINFORCED.
Così pure pneumatici di tipo C a parità di indicazione del simbolo PR hanno prestazioni uguali o superiori ai tipi vecchie norme.
La tabella 3 che segue, illustra la corrispondenza fra la velocità massima ammissibile nel caso di marcatura mediante la ‘classe di velocità’ (‘vecchie norme’) e quella derivante dalla marcatura ‘simbolo della categoria di velocità’ (‘nuove norme’).
TABELLA 3.1
Corrispondenza fra ‘classe di velocità’, ‘velocità massima’ e ‘simbolo della categoria di velocità’
VECCHIE NORME
NUOVE NORME
Classe di
Tipo
Velocità massima
Simbolo della categoria
velocità
(Km/h)
di velocità corrispondente

CICLOMOTORE [1]
50
B

100 – 150 [3]
J – P [3]
S, SB
180
S
H, HB, HR
210
H
V, VB, VR
Oltre 210
[-]
V, VB, VR
240
V
V, VB, VR
Oltre 240
V [2]
ZB, ZR
Oltre 240
[-]
ZB, ZR
270
W
ZB, ZR
Oltre 270
W [2]
[-]
non più ammesso dalle nuove norme
[1]
marcatura alternativa MOPED ovvero CYCLOMOTEUR
[2]
in questi casi la marcatura dell’indice di carico e del simbolo della categoria di velocità sono posti fra parentesi e si applica il valore di velocità massima certificata dal costruttore del pneumatico.
[3]
vedere tabelle 4a-4b
TABELLA 3.2
Corrispondenza fra codice di velocità e velocità di riferimento
Simbolo della
Velocità di riferimento
Categoria di Velocità
(Km/h)
B
50
F
80
G
90
J
100
K
110
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240 [+]
W
270 [+]
[+]
Quando il Simbolo della Categoria di Velocità è marcato fra parentesi sul pneumatico, questo può essere impiegato anche a velocità superiori secondo certificazione del fabbricante.
E’ importante osservare come simboli delle categorie di velocità successivi forniscano la possibilità di impiego a velocità massime superiori a quelle dei simboli che lo precedono.
Pertanto, pneumatici marcati con il simbolo della categoria di velocità ‘T’ possono essere impiegati, in quanto di livello superiore, in sostituzione di pneumatici marcati con simboli della categoria di velocità S, R, Q ovvero P. Essi tuttavia non sono idonei ad equipaggiare veicoli ove sono prescritti i simboli della categoria di velocità U, H, V o superiori.
Esemplificazioni di equivalenza
Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l’indicazione riportata sui documenti di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione:
1)
I pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente (si veda la tabella 3) alla relativa classe di velocità indicata sul documento di circolazione.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 S 18 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 S 18 65S, ovvero 120/90 – 18 65S, ovvero 120/90 R 18 65S, ovvero 120/90 – 18M/C 65H, ovvero 120/90 VR 18, ovvero 120/90 ZB 18M/C 66W, ecc.
2)
Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 75, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell’indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 – 18 65S del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 – 18 66S, ovvero 120/90 – 18M/C 66H, ovvero 120/90 VB 18, ecc.
3)
Quando il documento di circolazione riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità relativa a velocità superiori a 210 Km/h (V, VB oppure ‘VR’) è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della stessa ovvero della classe di velocità superiore (ZB ovvero ‘ZR’), completata o meno con la marcatura dell’indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità.
Ad esempio la prescrizione 120/90 V 18 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 ZR 18, ovvero 120/90 – 18 65V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 120/90 VB 18 (65V) V260 se la velocità massima non è superiore a 260 Km/h, ovvero 120/90 ZR 18 65W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 120/90 ZR 18 (65W) V280 se la velocità massima non è superiore a 280 Km/h ecc.
4)
Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l’indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ‘ZR’ ovvero ZB è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici recanti, a complemento di questa, la marcatura dell’indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 ZR 18 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 5 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 120/90 ZR 18 65W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, oppure 120/90 ZR 18 (65W) V290 se la velocità massima non è superiore a 290 Km/h.
5)
I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S), ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a ‘M’ (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico.
Ad esempio: la prescrizione 120/90 – 18 66S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il motoveicolo è equipaggiato con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 120/90 – 18
66M M+S, ovvero se consentito in fase di omologazione con pneumatici di tipo strada e fuoristrada recanti marcature del tipo 120/90 – 18 66M MST, ecc.
6)
Quando il documento di circolazione prevede l’impiego di pneuamtici di tipo ‘REINFORCED’, (ovvero REINF) senza specificazione dell’indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l’indicazione ‘REINFORCED’ ovvero REINF.
Quando invece la dicitura ‘REINFORCED’, sul documento di circolazione, è completata dalla indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.
7)
Quando il documento di circolazione prevede l’impiego di pneumatici di tipo ‘C’ per i quali è inoltre indicato un numero di PR (es.: 4.00-8C 6PR), i pneumatici montati sul veicolo devono recare l’indicazione ‘C’ tuttavia possono essere marchiati con un numero di PR superiore.
8)
Quando il documento di circolazione prevede l’impiego di pneumatici con marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16), i pneumatici montati sul veicolo ovvero sul ciclomotore possono recare una marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16).
9)
Quando il documento di circolazione del ciclomotore prevede l’impiego di pneumatici recanti la marcatura ‘CICLOMOTORE’, (ovvero MOPED, ovvero CYCLOMOTEUR), i pneumatici montati sul veicolo possono prescindere da tale marcatura.
CONCLUSIONI: AMMISSIBILITA’ DELLE EQUIVALENZE
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell’impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:

la marcatura di tipo frazionario (es.: 2¼-16) è equivalente alla marcatura di tipo decimale (es.: 2.25-16);

la presenza delle lettere ‘M/C’ dopo la designazione delle dimensioni deve essere considerata ininfluente per la verifica di conformità dell’equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di 130/60 – 16 è ammesso 130/60R16 M/C e viceversa);

la classe di velocità riportata sul pneumatico (‘vecchie norme’) corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 H 18, 120/90 H 18 66H, 120/90 VR 18, 120/90 VB 18, etc.) (si veda la tabella 3);

il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico (‘nuove norme’) corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata o comunque superiore alla velocità massima del veicolo, sia essa espressa mediante una classe di velocità (‘vecchie norme’) che mediante un simbolo della categoria di velocità, (esempio: in luogo di 120/90 S 18 sono ammessi 120/90 – 18 66S, 120/90 – 18 66H, 120/90 VB 18, (66V), 120/90 ZR 18 66W, etc.) (si veda la tabella 3);

in caso di impiego stagionale di pneuamtici di ‘tipo neve’ (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a ‘M’ (es.: in luogo di 120/90 – 18 66S è ammesso 120/90 – 18 66M M+S etc.);

l’indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es.: in luogo di 120/90 – 18 66S sono ammessi 120/90 – 18 67S, 120/90 – 18 67T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l’indicazione ‘REINFORCED’ ovvero ‘REINF’; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature ‘nuove norme’.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE
E’ ammessa la sostituzione dei pneumatici di prima installazione con altri di ricambio aventi marcarture non corrispondenti alle prescrizioni purché ricorrano le condizioni di equivalenza viste ai precedenti punti.
Solo in tali ipotesi non vi è obbligo di aggiornamento del documento di circolazione del veicolo.
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare:

n. 150/89 – D.C. IV n. A057 del 5.10.1989.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli
Allegato alla circ. n. 103/95 del 31.5.1995
TABELLA 4a) – PNEUMATICI con marcatura frazionaria
corrispondenza fra marcature ‘vecchie norme’ e ‘nuove norme’
Vecchie norme
Nuove norme
Designazione della
Designazione della misura
Indici di carico e
misura [1]
[2]
simbolo di
velocità [3]
2½-8
Moped
2.50-8 (2½-8)
18 B
2_-9
Moped
2.75-9 (2_-9)
24 B
3-10
Moped
3.00-10 (3-10)
31 B
3-12
Moped
3.00-12 (3-12)
35 B
2¼-14
Moped
2.25-14 (2¼-14)
24 B
2¼-14
2.25-14 (2¼-14)
24 J (35 J)
2½-14
2.50-14 (2 ½-14)
28 J (40 J)
2_-14
Moped
2.75-14 (2_-14)
(43 J)
2¼-15
Moped
2.25-15 (2¼-15)
24 J (36 J)
2-16
Moped
2.00-16 (2-16)
20 B
2-16
2.00-16 (2-16)
20 F (31 F)
2¼-16
Moped
2.25-16 (2¼-16)
26 B
2¼-16
2.25-16 (2¼-16)
26 J (38 J)
2½-16
Moped
2.50-16 (2½-16)
31 B
2½-16
2.50-16 (2½-16)
31 J (42 J)
2_-16
2.75-16 (2_-16)
36 J (46 J)
3¼-16
3.25-16 (3¼-16)
44 J
2-17
Moped
2.00-17 (2-17)
22 B
2-17
2.00-17 (2-17)
22 F (31 F)
2¼-17
Moped
2.25-17 (2¼-17)
28 B
2¼-17
2.25-17 (2¼-17)
28 J (39 J)
2½-17
Moped
2.50-17 (2½-17)
33 B
2½-17
2.50-17 (2½-17)
33 J (43 J)
2_-17
2.75-17 (2_-17)
38 J (47 J)
3-17
3.00-17 (3-17)
41 J (51 J)
2-18
Moped
2.00-18 (2-18)
22 B
2-18
2.00-18 (2-18)
22 F
2¼-18
Moped
2.25-18 (2¼-18)
30 B
2¼-18
2.25-18 (2¼-18)
30 J
2½-18
2.50-18 (2½-18)
45 J
3-18
3.00-18 (3-18)
42 J
3¼-18
3.25-18 (3¼-18)
47 J
2-19
Moped
2.00-19 (2-19)
24 B
2-19
2.00-19 (2-19)
24 F
2¼-19
2.25-19 (2¼-19)
30 B
2½-19
2.50-19 (2½-19)
35 J (45 J)
[1] La dicitura ‘Moped’ può essere sostituita da ‘Ciclomotore’ oppure ‘Cyclomoteur’
[2] Le diciture fra parentesi sono facoltative ed identificano marcature obsolete
[3] I valori posti fra parentesi si riferiscono ai pneumatici marchiati ‘Reinf’
TABELLA 4b) – PNEUMATICI con marcatura decimale per impiego stradale
corrispondenza fra marcature ‘vecchie norme’ e ‘nuove norme’
Vecchie norme
Nuove norme
Designazione della
Designazione della misura
Indici di carico e
misura
simbolo di
velocità [1] [2]
2.50-8
2.50-8
28 J
3.50-8
3.50-8
46 J
4.00-8
4.00-8
55 J
2.50-9
2.50-9
30 J
2.75-10
2.75-10
37 J
3.00-10
3.00-10
42 J (50 J)
3.50-10
3.50-10
51 J (59 J)
3.00-12
3.00-12
47 J
3.50-12
3.50-12
56 J
2.25-16
2.25-16
31 L
2.50-16
2.50-16
36 L (41 L)
2.75-16
2.75-16
40 P (46 P)
3.00-16
3.00-16
43 P (48 P)
3.25-16
3.25-16
48 P (55 P)
3.50-16
3.50-16
52 P (58 P)
2.25-17
2.25-17
33 L (38 L)
2.50-17
2.50-17
38 L (43 L)
2.75-17
2.75-17
41 P (47 P)
3.00-17
3.00-17
45 P (40 P)
3.25-17
3.25-17
50 P
3.50-17
3.50-17
54 P
2.50-18
2.50-18
40 L (45 L)
2.75-18
2.75-18
42 P (48 P)
3.00-18
3.00-18
47 P (52 P)
3.25-18
3.25-18
52 P (59 P)
3.50-18
3.50-18
56 P (62 P)
4.00-18
4.00-18
64 P (69 P)
2.50-19
2.50-19
41 L
2.75-19
2.75-19
43 P
3.00-19
3.00-19
49 P (54 P)
3.25-19
3.25-19
54 P
3.50-19
3.50-19
57 P
2.50-21
2.50-21
43 L
2.75-21
2.75-21
45 P
3.00-21
3.00-21
51 P
[1] I valori posti fra parentesi si riferiscono ai pneumatici marchiati ‘Reinf’
[2] Nel caso di pneumatici di tipo strada e fuori strada sostituire il simbolo ‘P’ con il simbolo ‘M’

 




CIRCOLAZIONE STRADALE corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova

Emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova. Con nota protocollo n. 1500019927/220.1 (art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015, la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale per il “LAZIO”- Sezione di Roma – ha emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla circolazione di prova. INS.TO 28.10.2015 G.AIELLO

Tratto dal sito http://www.asaps.it

L’Isp. Capo di P.M. Mario Serio
Con nota protocollo n. 1500019927/220.1 (art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015,  la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale  per il “LAZIO”- Sezione di Roma –  ha emanato un indirizzo  interpretativo  relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla  circolazione di prova.
La stessa, dopo aver enucleato quanto già riportato nel D.P.R  24 novembre 2001, n. 474/01, sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, sulle condizioni di utilizzo, e così via, ha focalizzato la sua attenzione  sulla validità dell’autorizzazione ed in particolare sulla sua scadenza, precisando in quest’ultima ipotesi che:

  • NON si considera circolazione di prova ma ordinaria e si applicano  gli artt. 193, 93 e 80 C.d.S.;
    •    NON si deve procedere al ritiro dell’autorizzazione e della targa, in quanto non previsto;
    •    NON si deve procedere alla contestazione ai sensi dell’art. 193 del C.d.S., se l’assicurazione sulla targa di prova è ancora in corso, in quanto la copertura assicurativa risulta operante.

    Rimane pressoché  irrisolta, invece, la mancata revisione del veicolo immatricolato in italiana e con targa Italiana che circola con targa di prova esposta, poiché l’Ordinanza interlocutoria  (Cassazione Civile, Sez. VI – 2 20-11-2013 n. 26074), con la quale la stessa rinviava  la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, non sarebbe ancora pubblicata. Si auspica, che il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o il Ministero dell’Interno si pronuncino ufficialmente, per chiarire definitivamente l’applicabilità o meno dell’  art. 80 comma 14, nel caso prospettato.

Nulla viene detto, infine, sulla  sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all’estero,  probabilmente perché già disciplinato dalla  nota Ministero Interno n. 300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994,  mentre   sull’utilizzo delle Targhe “temporanee” tedesche, altrimenti dette di “breve termine”: con circolare n. 300/A/352/13/111/57/6 del 11/01/2013, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- hanno già  fornito indicazioni.

Sotto una tabella esplicativa con tutte le altre indicazioni operative fornite dalla nota compartimentale sopra citata.
L’Isp. Capo di P.M.
Mario Serio

SCHEDA PERSONALE: Serio Mario Vincenzo

Assunto al Comune di Sclafani Bagni prov. Palermo il 02/09/1991, attualmente è in servizio con la qualifica di Ispettore Capo di Polizia Municipale nello stesso Ente.
Oltre ai compiti d’istituto si occupo anche della gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e del Personale.

Dopo essersi diplomato da Ragioniere, è sempre stato affascinato dalle norme di diritto e oltre al lavoro, che svolge sempre con grande passione e dedizione;  ha tanti altri interessi che vanno dalla musica, all’informatica, alla lettura, ai viaggi ecc.

Ha svolto con grande entusiasmo  il servizio militare a Bologna e a Forlì  nel 1990 ed è stato insignito di attestato di Benemerenza rilasciato dal Generale A. Giannattasio per l’attività svolta in ambito Militare.

Da qualche anno gestisce un blog sulla polizia Municipale: http://polizialocale-mase.blogspot.it/
ed ogni tanto si diletta a scrivere qualche articolo  per  alcuni siti on line: http://www.leggioggi.it/
www.piemmenews.it, ecc.

Ha partecipato a centinaia di corsi di aggiornamento in materia di C.d.S. ed in altre materie, e qualche volta è stato relatore.




PATENTE DI SERVIZIO E POLIZIA LOCALE

In allegato viene pubblicata la circolare del ministero dell’interno dell’11 novembre 2012, in risposta alla Prefettura di Treviso, che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità per gli operatori di servizio appartenenti alla polizia locale, di guidare veicoli immatricolati con targhe speciali “polizia locale” senza la patente di servizio. 6 aprile 2013, G. Giordano

La redazione della marcopolo ringrazia il Brigadiere Mario Ricca per la collaborazione al sito circa l’aggiornamento alla normativa che disciplina il CdS e per la pubblicazione delle circolari del Ministero degli Interni e delle Infrastrutture e dei Trasporti, che fanno da corollario ad una disciplina continuamente in evoluzione.

La sinergia delle varie forze di polizia che, purtroppo caratterizzano il nostro paese, almeno fino a quando non si concepirà un corpo unico ed unitario, tale sinergia, rappresenta la chiave per implementare un’attività corretta, uniforme, professionale, di elevata qualità e allo stesso tempo, fornendo la garanzia per una sicurezza urbana “sostenibile”. Il tutto in un panorama economico alle prese della cosiddetta spending review e con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione pubblica.

In allegato viene pubblicata la circolare del ministero dell’interno dell’11 novembre 2012, in risposta alla Prefettura di Treviso, che chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità per gli operatori di servizio appartenenti alla polizia locale, di guidare veicoli immatricolati con targhe speciali “polizia locale” senza la patente di servizio.

La circolare ha scatenato notevoli polemiche. Ci chiediamo perché polizia di stato e carabinieri guidano i veicoli in loro dotazione solo dopo aver conseguito la patente di servizio e invece noi della polizia locale stiamo qui a reclamare i nostri diritti pur espletando un lavoro a servizio della collettività esattamente come gli altri corpi. Perché il ministero dell’interno deve esprimere pareri ed emanare circolari per noi poliziotti di prossimità in merito a problematiche per gli altri così scontate. Perché lasciarci soli in quelle lotte che diventano argomenti di scontri sindacali!!!

La circolare ministeriale non ha la valenza della legge. E’ come avere un precetto senza sanzione.

Intanto, il comune di Rimini ha già provveduto a redigere ordini di servizi con pattuglie esclusivamente appiedate, fino a quando gli operatori non abbiano conseguito il titolo abilitativo idoneo relativo.

6 aprile 2013, G. Giordano




Nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida

DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CASO DI SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE. Fonte: www.mit.gov.it Ins.to il 10 nov 2012 da Arial

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 29619 del 31 ottobre 2012, ha diramato un nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 29619 del 31 ottobre 2012, ha diramato un nuovo modello per la ricezione di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di guida, in previsione delle innovazioni introdotte dal D.lgs 59/2012, in vigore dal 19 gennaio 2013. Il nuovo modello è utilizzabile da subito e consente, oltre alla scannerizzazione della fotografia, anche quella della firma. Come nel passato, la denuncia consente di guidare per 90 giorni.

Vai su allegati per scaricare il modello

Fonte: www.mit.gov.it

Ins.to il 10 nov 2012 da Arial




Milleproroghe, ritocco al patentino.

Anche per i minorenni alla guida di motorini e minicar sarà necessario il foglio rosa. Dal 31 marzo servirà un esame di guida per condurre motorini e minicar. Ins il 30/03/2011 da Arial.

Il decreto Milleproroghe  ha stabilito la necessità di superare una prova teorica per poter circolare ed esercitarsi alla guida. Il primo passo è quello di entrare in possesso del foglio rosa – esattamene come per le auto – che rappresenta la condizione imperativa per impratichirsi alla guida nel periodo di tempo che separa l’esame teorico da quello pratico. La prova su strada non potrà essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dal rilascio del foglio rosa e, in caso di esito negativo, dovranno passare almeno 30 giorni prima di poter ritentare l’esame. Ai trasgressori che verranno trovati alla guida senza foglio rosa potranno essere comminate sanzioni da 555 a 2.220 euro.

Il Milleproroghe ha posticipato l’entrata in vigore di una legge che, entro lo scorso 19 gennaio, doveva recepire anche in Italia la direttiva europea 126 del 2006, prevedendo la revisione del sistema patente e imponendo un esame teorico e pratico anche per mettersi alla guida di questi veicoli. In particolare, nell’occhio del ciclone sono spesso finite le minicar, responsabili di numerosi incidenti mortali. Fino ad oggi, essendo equiparate ai motocicli dal punto di vista normativo, non prevedevano un esame di guida: eppure, stando all’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (www.ania.it), quelle coinvolte in incidenti sono circa l’8% di quelle assicurate e nella capitale si sfiora il 14,5%, il doppio della media nazionale.

La somiglianza con le normali autovetture ha fatto spesso nascere numerosi interrogativi sulla sicurezza di immetterle su strada senza una conoscenza del codice e delle regole che la governano. A questo si aggiunge il fatto che, a parere delle ultime perizie tecniche, la loro struttura non è adeguata a proteggere i passeggeri in caso di scontro: pneumatici, freni e struttura non sono pensati per le alte velocità, per cui in caso di incidente si comportano come quelli di un motorino, anziché come un’auto vera e propria.

Entro fine marzo il ministero dei Trasporti dovrà emanare un decreto attuativo per stabilire con precisione regole per il conseguimento del C.I.G. (Certificato di Idoneità alla Guida del ciclomotore): ma all’orizzonte sembrano profilarsi altre novità in tema di patentino. A partire dal 19 gennaio 2013 il C.I.G. verrà equiparato a una vera e propria patente che prenderà il nome di AM, che in Italia continuerà a essere rilasciato a partire dai 14 anni, mentre per guidare all’estero (nella maggior parte dei Paesi europei) occorrerà aspettare di avere compiuto 16 anni.Fonte : http://www.vivereinarmonia.it

Ins.da Arial




PREFETTURA VITERBO: AUTOVELOX – NUOVE DISPOSIZIONI

INDIVIDUATI i tratti di strade sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla. ins.to 4.07.2010 g.aiello

Prefettura della Provincia di Viterbo del 23.06.2010: Autovelox – Nuove disposizioni

Prefettura della Provincia di Viterbo

Decreto prot. 22991/2010 C.d.S.

Viterbo, 23 giugno 2010

OGGETTO: Autovelox – Nuove disposizioni
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

 

VISTO il D.L. 20.6.2002 n. 121 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 144 del 21.6.2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 1 agosto 2002, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 183 del 6.8.2002, con il quale, all’art. 4 è prevista ‘l’individuazione, da parte del Prefetto, delle strade o dei singoli tratti di esse per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati’;

VISTO il proprio precedente decreto del 04.11.2002 prot. Nr. 29793/02 e successivi decreti integrativi, con il quale ai sensi della predetta legge 01.08.2002, nr. 168 sono stati individuati i tratti di strade extraurbane secondarie C e le strade urbane di scorrimento D, contemplate dall’ art. 2, 2° del C.d.S. sulle quali per l’accertamento delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., non è possibile effettuare il fermo dei veicoli senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, all’incolumità degli organi operanti e dei soggetti controllati;

VISTI gli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e l’art. 183 del relativo regolamento di esecuzione, concernenti l’individuazione degli organi preposti e le modalità di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, con la quale sono state fornite, tra l’altro, istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo del limite di velocità e l’istituzione dell’Osservatorio nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, per garantire un’azione coordinata di detta prevenzione;

VISTO il decreto prefettizio nr. 31242-8 del 04.01.2010 di costituzione dell’Osservatorio, finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità e a misurare l’efficacia delle attività di controllo adottate, in seno alla Conferenza Provinciale Permanente;

CONSIDERATO che la predetta Direttiva prevede, tra l’altro, la ricognizione, ed eventuale revisione, dei decreti relativi ai tratti di strada in cui, ai sensi dell’art.4 della Legge 168/2002, è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni e sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla;

VISTE, le relazioni n. 16019/2009/220.20 del 29.10.2009 e prot. Nr. 19227/2009 del 15.12.2009 pervenute dalla Sezione Polizia Stradale di Viterbo e la relazione prot. N. 366/225-4-1992 datata 05.04.2010 pervenuta dal Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo relativa all’indagine statistico-numerica degli incidenti stradali rilevati nell’ultimo biennio 2008/2009 sulle strade della Provincia;

VISTE, altresì, le risultanze delle predette relazioni da cui l’Osservatorio ha individuato i punti critici per la circolazione, in cui maggiore è la sinistrosità stradale, per eccesso di velocità, riferita al biennio precedente, anche in considerazione delle condizioni del traffico, nonché delle caratteristiche plano altimetriche dei tratti di strade statali, regionali e provinciali;

VISTO il parere favorevole espresso dagli Enti proprietari delle strade interessate;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del D.L. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.168 del 1.8.2002, citato in premessa;

 

DECRETA

 

In ossequio alla Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, si individuano di seguito i tratti di strade sui quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del Codice della Strada e risulta legittimo non effettuarla:

STRADE STATALI

* S.S. 1 Aurelia

dal Km .81,000 al Km .85,000; Tarquinia
dal Km .92,000 al Km. 95,000; Tarquinia
dal Km. 102,000 al Km. 104,400; Tarquinia
dal Km 104,401 al Km. 117,000; Montalto di Castro
* S.S. 1bis Aurelia

dal Km 0,000 al Km 9,950; Tarquinia
dal Km 9,951 al Km 13.199; Monte Romano
dal Km 14.931 al Km 19,000; Monte Romano
dal Km 19,001 al Km 29,000; Vetralla
* S.S. 675 Umbro Laziale

dal Km 42,000 al Km 54,000 Viterbo
dal Km 0,000 al Km. 5,200; Viterbo
dal Km 5,201 al Km 9,000; Vitorchiano
dal Km 9,001 al Km 17,200; Soriano nel Cimino
dal Km 17,201 al Km 20,390 ; Bassano in Teverina
dal Km 20,391 al Km 21,150; Vasanello
dal Km 21,151 al Km 29,050; Orte

STRADE REGIONALI

* S.R. 2 Cassia (ex SS 2 Cassia)

dal Km. 35,000 al Km. 39,000; Nepi
dal km. 41,000al Km 43,492; Nepi
dal Km 43,493 al Km 51,747; Sutri
dal Km 51,748 al Km 61,585; Capranica
dal Km 61,586 al Km 71,655; Vetralla
dal Km 71,656 al Km. 73,00; Viterbo
dal Km. 75,000 al Km 92,808; Viterbo
dal Km. 92,809 al Km 105,648; Montefiascone
dal Km 105,649 al Km 118,179; Bolsena
dal Km 118,180 al Km 125,878; San Lorenzo Nuovo
dal Km 125,879 al Km 137,331; Acquapendente
dal Km 137,332 al Km. 141,522; Proceno
* S.R. 3 Flaminia

dal Km 43,000 al Km 45,194; Faleria

* S.R. 312 Castrense (ex SS 312 Castrense)

dal Km. 0,000 al Km 9,074; Montalto di Castro
dal Km. 9,075 al Km 10,700; Canino
dal km. 11,601 al Km 23,400; Canino
dal Km 23,401 al Km 29,063; Cellere
dal Km 29,064 al Km 36,095; Valentano
dal Km 36,096 al Km 40,708; Latera

STRADE PROVINCIALI

* S.P. 1 Cimina

dal Km 0,000 al Km 9,335; Viterbo
dal Km 9,336 al Km 12,600; Canepina
dal Km 12,601 al Km 19,010; Caprarola
dal Km 19,011 al Km 26,000; Ronciglione
* S.P. 2 Tuscanese

dal Km. 0,000 al Km. 6,000; Viterbo
* S.P. 3 Tarquinense

dal Km .0, 00 al Km .16,278; Tuscania
dal Km. 16,279 al Km. 21,00; Tarquinia
* S.P. 7 Commenda

dal Km. 0,00 al Km 4,230; Viterbo
dal Km 4,231al Km 10,286; Montefiascone
dal Km. 10,287 al Km 11,00; Viterbo
* S.P. 8 Verentana

dal Km. 7,00 al Km. 7,341; Montefiascone
dal Km 7,342 al Km 11,00; Marta
dal Km. 16,00 al Km 18,913; Capodimonte;
dal Km 18,914 al Km. 19,00; Valentano
* S.P. 149 Nepesina (EX S.S. 311)

dal Km. 0,00 al Km 11,348; Nepi
dal Km 11,349 al Km 12,716; Castel Sant’Elia
dal Km 12,717 al Km. 16,100; Civita Castellana
* S.P. 151 Ortana

dal Km 32,00 al Km 32,500. Orte

 

Ai sensi del 1 comma dell’art. 4 del D.L. Nr. 121/2002 sopracitato dovrà essere data informazione agli automobilisti dell’installazione dei mezzi tecnici di controllo del traffico, e qualora siano istallati all’interno del centro abitato dovrà essere assicurata la presenza di un agente accertatore al momento del rilevamento delle infrazioni.

Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di dare esecuzione al presente decreto; il  coordinamento operativo e la raccolta dei dati relativi ai servizi svolti saranno curati dalla Sezione della Polizia Stradale di Viterbo.

Viterbo, 23.06.2010

 

f.to IL PREFETTO
(Aronica)

 




Danni da sinistri stradali: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico

Decreto 27 maggio 2010 Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Decreto 27 maggio 2010

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 116 del 20 maggio 2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 19 giugno 2009, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2009;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2009, applicando la maggiorazione dell’1,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2010;

 

Decreta:

 

 

Art. 1

 

A decorrere dal mese di aprile 2010, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 giugno 2009, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentotrentanove euro e ottantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);

quarantatre euro e sedici centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi




Codice disciplinare e sanzioni nella Pubblica Amministrazione

Una circolare della Funzione Pubblica fornisce chiarimenti dopo la riforma in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Ins. il 30/03/2011 da Arial

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 14 del 23 dicembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche applicative della disciplina in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari e in merito al rapporto tra procedimento disciplinare e penale. Materie che sono state recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/2009, sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

Il decreto n.150/2009, sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuto in materia modificando l’art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001. Oggi è previsto che “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro».

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on-line solo qualora l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica; infatti, la pubblicazione risponde all’esigenza di porre il dipendente al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Queste alcune delle indicazioni fornite.

Pubblicità del codice disciplinare

I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo, previsto dalla L. 300/70 di portare a conoscenza  dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme, anche di derivazione contrattuale, relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La modalità prevista dalla L. 300 è quella dell’affissione in luogo accessibile a tutti, individuato nell’ingresso della sede di lavoro.

Il decreto n.150/09 è intervenuto in materia modificando l’art.55 del decreto legs. 165/01. Oggi è previsto che “la  pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del  codice
disciplinare,  recante  l’indicazione  delle  predette  infrazioni  e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla  sua  affissione all’ingresso della sede di lavoro».

La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite  affissione  con  la  pubblicazione  on  line  solo   qualora
l’accesso alla rete internet sia consentito  a  tutti  i  lavoratori, tramite la  propria  postazione  informatica;  infatti,  la pubblicazione risponde all’esigenza  di  porre il dipendente al riparo dal rischio  di  incorrere  in  sanzioni  per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze.

Perciò  il  codice  disciplinare  deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione  della  data, oltre  che  sull’home  page  internet  anche   di   quella   intranet dell’amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa  nell’ambito  di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto  adempimento.

A seguito della  riforma,  la  modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è  solo quella dell’affissione all’ingresso della sede di lavoro poichè solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia  le  procedure previste per  l’applicazione  delle  sanzioni  sia  le  tipologie  di infrazione e le relative sanzioni.

La pubblicità deve poi riguardare anche il codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, in quanto queste regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Azione disciplinare, rafforzata la competenza del dirigente

Riguardo alla gestione del procedimento disciplinare, la riforma ha ampliato la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, già previste. Quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere alla contestazione dell’addebito e all’irrogazione della sanzione, dopo l’espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni “di minor gravità”, cioè quelle per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l’intera procedura deve essere svolta dall’ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero verbale. Ins. da Arial




LA POLIZIA MUNICIPALE DI ARMENO INFORMA: NUOVA NORMATIVA SU CICLOMOTORI

IN DATA 2 APRILE 2011 E’ STATO PUBBLICATO IL D.M. 2 APRILE 2011 IL QUALE DISPONE CHE TUTTI I PROPRIETARI DI CICLOMOTORI IN CIRCOLAZIONE PRIMA DEL 14 LUGLIO 2006 DOVRANNO PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE (TARGHETTINO) CON LA NUOVA TARGA E RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE…….SEGUE il COMUNICATO della Polizia Municipale di ARMENIO COMPLETO NELL’ALLEGATO Ins.to 27.04.2011 da Arial

www.assmarcopolo.it