REGIONE CAMPANIA SUSSISTE L’OBBLIGO DI CHIUSURA DEI BAR ?
Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della polizia municipale di Lioni.
Sono stato interpellato in merito alla possibilità o meno di far restare aperti Bar e pab e/o esercizi similari dopo le ore 1 ( 2 nei fine settimana) in quanto in molte realtà territoriali della Regione Campania diversi organi di controllo impongono la chiusura con sanzioni per chi viene trovato ancora aperto dopo l’una o le due di notte. IL problema si pone in relazione ad alcune disposizioni emanate da De Luca e più precisamente alle ordinanze 53 e 55 ( che hanno previsto l’obbligo di chiusura) scadute alla date del 30.06.2020 ma, che secondo alcuni, sono state poi confermate a distanza di tempo da ulteriori provvedimenti in particolare si citano le ordinanze 62 e 64.in virtù delle quali sembrerebbe che fosse stato riesumato l’obbligo di chiusura ma, se ciò fosse vero, tale obbligo sarebbe esteso non solo ai bar ma a bar baretti vinerie gelaterie pasticcerie chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite.
Significherebbe quindi che la gelateria/ pasticceria dovrebbe osservare le stesse limitazioni di chiusura così come chi somministra bevande in modo ambulante.
Premetto che non sono un esperto in polizia Amministrativa chi mi conosce sa che mi occupo da anni solo di immondizia ma, ho voluto approfondire l’argomento per dare una mia risposta al forte dubbio che attanaglia molti operatori e sindaci nonché titolari di esercizi pubblici. Logicamente è solo una mia interpretazione che va vagliata e prudentemente ponderata. Altri validi colleghi hanno diversa opinione ritenendo assolutamente valido il divieto di apertura dopo le ore 1 0 2 se trattasi del fine settimana.
A dimostrazione della complessità normativa e regolamentare che si è creata intorno alle misure anticovid tra disposizioni nazionali e ordinanze regionali che lasciano anche gli addetti ai lavori sbalorditi e spesso incapaci di decifrare perfettamente le disposizioni che si dovrebbero applicare, pongo a voi tutti questa domanda: << Esiste l’obbligo di chiusura dei Bar all’una e alle 2 nei fine settimana? >>.
Per noi addetti ai controlli la risposta dovrebbe essere certa chiara e facilmente rilevabile dalle disposizioni emanate in ambito Nazionale e /o Regionali se non altro perché siamo noi per primi a dover applicare la norma soprattutto nei casi di abusi da parte degli esercenti. Purtroppo ciò non è così. Di certo il mio modesto contributo ( in controtendenza e sicuramente minoritario) vuol essere una apertura al confronto ed elemento di riflessione per chi non la pensa come me. Io sostengo che l’obbligo di chiusura degli esercizi pubblici sia decaduto al 30.06.2020. Altri autori sostengono il contrario e questo grazie al fatto che le ordinanze Regionali emanate in materia risultano difficili da decifrare e interpretare, a tal proposito è bene sottolineare che nessuna disposizione Normativa e regolamentare di rango Nazionale si occupa della questione essendo la materia di competenza della regione.
Io ritengo che non sussiste alcun limite di chiusura per nessuno.
A sostegno di ciò che dico riporto nello schema che segue l’analisi dei testi delle ordinanze che hanno nel tempo disciplinato la CHIUSURA DEI BAR.
Ordinanza |
Validità |
Contenuto |
Note |
Ordinanza. N. 53
Del 29.05.2020 |
15/06/2020 | 1) Divieto di asporto delle bevande alcoliche dopo le ore 22,00;
2) Divieto di consumo all’aperto dalle 22 alle 6 di mattino; 3) bar baretti vinerie gelaterie pasticcerie chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5,00 ed è disposta la chiusura entro le ore 1,00 con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00 |
CHIUSURA ALLE ORE 1,00 |
Ordinanza. N. 55
Del 05.06.2020 |
30 /06/ 2020
Per la chiusura dei Bar |
1.2 Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2020, fermo restando tutto quanto già disposto al punto 1., lett.a), b), e c) dell’Ordinanza 53 del 29 maggio 2020, l’orario di chiusura degli esercizi commerciali di cui alla indicata lettera c) è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica),
alle ore 02,00 p |
CHIUSURA ALLE ORE 2,00 DA VENERDI A DOMENICA
Si fa notare che la lettera C di cui all’ordinanza 53 riguarda bar baretti vinerie gelaterie pasticcerie chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite |
Ordinanza. N. 59
Del 1.07.2020 |
Fino al 15/07/2020 | 1.1. è prorogato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore
22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici; 1.2. dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali. |
Scompare l’obbligo di chiusura |
Ordinanza. N. 62
Del 15.07.2020 |
31/07/2020 | Sono confermate ( Tra le altre) le misure disposte con le ordinanze n. 59 del 1/07/2020:
1.1. è prorogato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici; 1.2. dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali |
Non vi è obbligo di chiusura |
Ordinanza. N. 64
Del 31.07.2020 |
dalla data del 1 agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020 | sono ulteriormente confermate tutte le disposizioni di cui all’ Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale sono state tra l’altro confermate ed aggiornate le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell’8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 nonché le misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 31 luglio 2020.
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Si fa notare che vengono confermate tutte le misure di cui all’Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020
Con la quale sono state confermate e aggiornate le misure disposte con altre ordinanze non vengono così come erroneamente si potrebbe immaginare confermate tra l’altro le ordinanze 53 e 55 Ormai scadute il 30 giugno |
Ordinanza. N. 66
Del 08.08.2020 |
dalla data del 9 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020 | è ulteriormente prorogata l’efficacia dell’ Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, pubblicata sul BURC n.145 di pari data, con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell’8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono state altresì confermate le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020; | vengono confermate le disposizioni di cui all’ordinanza 62 che dispone il divieto relativo all’alcool |
Dal quadro su indicato si rileva chiaramente che l’unico divieto ancora valido perché imposto a far data 9 agosto e 7 settembre riguarda esclusivamente le disposizioni di cui all’Ordinanza 62 ovvero: il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici;
nonché il divieto, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali.
L’obbligo di chiusura imposto con le ordinanze 53 e 55 è decaduto alla data del 30.06.2020 a tal proposito si fa evincere che tale disposizione, allor quando risultava valida, riguardava bar baretti vinerie gelaterie pasticcerie chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite.
Per quanto sopra esposto si ritiene che siano decaduti i vincoli di chiusura il ritorno alla liberalizzazione degli orari di tutti gli esercizi commerciali: bar baretti vinerie gelaterie pasticcerie chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite. ristoranti, che potranno così decidere quando alzare e abbassare le serrande in totale autonomia. Quanto alla chiusura dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è opportuno far rilevare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3644/C, del 28 ottobre 2011, ha già spiegato che “nel caso degli esercizi di somministrazione, avendo già chiarito in passato l’inapplicabilità dell’obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge 425/71, la disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna (Parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 380280 del 28/11/1997). Relativamente alla chiusura notturna, tuttavia, il MISE ritiene che eventuali provvedimenti motivati che limitino le aperture notturne o stabiliscano orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione per motivi di pubblica sicurezza o particolari esigenze di tutela (es. somministrazione alcolici) possano continuare ad essere applicati ed adottati in quanto vincoli necessari ad evitare danni alla sicurezza o indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale ed espressamente richiamati dall’art. 3, comma 1, del D.L. 138/2011 come limiti ammissibili all’iniziativa economica privata”.
Resta ben inteso che i Sindaci, per dare attuazione e rafforzamento alle misure governative e Regionali adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in casi di emergenza ed in presenza di particolari casi di criticità potranno disporre di adottare limitazioni sugli orari e sulle aperture dei pubblici esercizi così come per Altre tipologie di attività.
- Conclusione: In Regione Campania per i bar baretti vinerie gelaterie pasticcerie chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite dalla data del 30 giugno 2020 non è più disposta la chiusura entro le ore 1,00 con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22,00 (oppure entro le ore 2 se in fine settimana) in quanto le ordinanze 53 e poi la 55 sono scadute in data 30 giungo 2020. Quindi l’apertura è liberalizzata e non sottoposta a nessun vincolo se non previsto da apposita Ordinanza del Sindaco. L’unico limite che ancora sussiste quale misura ANTI COVID è il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici; sussiste ancora il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali 1.2. dalle ore 22,00 alle ore 6,00 .
Nella speranza di aver fatto cosa utile e gradita porgo il mio più sentito Saluto a tutti voi con la speranza che gli autorevoli esperti in materia diano il loro conforto su quanto da me sostenuto quale interpretazione personale di un quadro regolamentare di non facile comprensione.
Buon Lavoro a Tutti.
Lioni lì 20.08.2020
Dott. Giuseppe Aiello
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