di Lucia Lamonica
Il Nuovo(tra un po’ ex..) Codice Appalti prevede all’art. 83 comma 9 che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Dalla lettura di quanto sopra emergono due aspetti cruciali:
- Giuridicamente esiste il “soccorso istruttorio”
- Tale soccorso non può essere applicato né all’offerta tecnica e ne all’offerta economica
Fino a qui, tutto chiaro e tutto arcinoto agli addetti ai lavori.
E quindi il “soccorso procedimentale”?
“ Il soccorso procedimentale si sostanzia nella possibilità di richiedere al concorrente chiarimenti sull’offerta volti a consentire la corretta interpretazione e la più chiara definizione della stessa, superando le eventuali ambiguità e al fine di individuare con certezza i confini dell’impegno negoziale assunto. Tale istituto va tenuto distinto dal soccorso istruttorio che, per espressa previsione normativa, può essere utilizzato per supplire a carenze e irregolarità documentali ma con esplicita esclusione di quelle relative all’offerta tecnica ed economica.” Sono questi i principi affermati dal Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324
In definitiva la linea di mezzeria è questa:
- Quando nell’offerta tecnica o economica, ci sono aspetti che necessitano un chiarimento, è attivabile il soccorso procedimentale;
- Quando occorre documentazione integrativa o mancante dell’offerta tecnica, non si può attivare ne il soccorso istruttorio e ne quello procedimentale.
Più che soccorso procedimentale, era sufficiente richiedere dei semplici chiarimenti all’offerente, non chiamarlo in tal modo, confondendo ancor più le idee dei RUP che, già da sé, sono in alto mare…