LE ASSUNZIONI DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DEROGANO AI VINCOLI DI SPESA PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE.

di Lucia La Riccia
L’art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con L. n. 125/2013, prevede l’obbligo per le amministrazioni di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette secondo dotazione organica e di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti numerici consentiti, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà
Con tale disposizione, il legislatore ha inteso garantire ai lavoratori ”svantaggiati” una maggiore tutela, sia in relazione alla possibilità di accesso (rideterminazione del “quantum” e possibilità di sovrannumero), che con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro (contratti a tempo indeterminato), derogando alla copiosa normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.
Su tale questione si sono espresse varie Sezioni regionali di controllo (Puglia, delibera n. 13/2014; Piemonte, delibera n.64/2018/PAR; Lombardia, delibera n. 61/2014/PAR; SSRR Sicilia, del. n. 49/2011) affermando che le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall’ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spese non comprimibili, a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d’obbligo o quota di riserva.
Anche la Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 25/2013/QMIG e n. 22/2017/QMIG) ha ricordato come l’ordinario limite di spesa di personale, al quale un ente locale è sottoposto, non sia applicabile alle categorie protette.
La Sezione di controllo per la Puglia, con la delibera n. 131/2018, ha sostenuto “la prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi assunzionali di soggetti appartenenti alle categorie protette, nei limiti della copertura della c.d. quota d’obbligo, sulle previsioni che pongono vincoli e divieti di assunzione (…)”
In altri termini, i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, anche la Sezione regionale di controllo per il Veneto Deliberazione n. 310/2019/PAR ha confermato la deroga alla norma vincolistica per la copertura delle quote d’obbligo.