Il debutto del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in modalità digitale non è stato esattamente un successo. Quello che doveva essere il “big bang” della tracciabilità digitale dei rifiuti si è trasformato, nel giro di pochissimi giorni, in un brusco dietrofront legislativo.


Cronaca di un avvio difficile
Secondo il D.M. 59/2023, l’obbligo del FIR digitale per molte aziende sarebbe dovuto scattare lo scorso 13 febbraio 2026. Tuttavia, la realtà operativa ha presentato subito il conto: proprio nel giorno del lancio, il sistema RENTRI è andato letteralmente in tilt su scala nazionale, rendendo impossibile gestire iscrizioni, registri e formulari.
Il Ministero dell’Ambiente è dovuto correre ai ripari attivando procedure d’emergenza, ma il vero “salvagente” è arrivato con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 152/2025, conv. in L. 26/2026).
Il risultato? L’obbligo del FIR digitale è rimasto in vigore solo per 15 giorni: dal 1° marzo 2026, la scadenza è stata ufficialmente posticipata al 15 settembre 2026.
Chi riguarda la proroga?
Lo slittamento coinvolge tutti i soggetti che avrebbero dovuto abbandonare la carta a febbraio, ovvero:
- Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o trattamento acque/fumi) con più di 10 dipendenti.
- Produttori di rifiuti pericolosi (industriali/artigianali o da trattamento acque) con meno di 10 dipendenti.
- Produttori di rifiuti pericolosi nei settori agricolo, edile, commerciale, sanitario e dei servizi.
Per queste categorie (incluse le imprese edili), l’uso del digitale rimane facoltativo per i rifiuti non pericolosi, per i quali si può continuare a usare il modello cartaceo.
Chi invece non è iscritto al RENTRI continuerà, come di consueto, a utilizzare esclusivamente il FIR cartaceo.
Come funzionerà (dal 15 settembre) il FIR digitale?
Quando il sistema entrerà a pieno regime, la gestione cambierà radicalmente:
Firma e aggiornamento: Il documento andrà firmato digitalmente prima del trasporto, alla consegna al destinatario e in caso di eventuali trasbordi.
Restituzione: Il destinatario avrà due giorni lavorativi per restituire la copia completa del FIR tramite RENTRI.
Controlli su strada: Nonostante il formato digitale, per agevolare le forze dell’ordine, il rifiuto dovrà essere accompagnato da una stampa cartacea (che non necessita di firma) o, in alternativa, il conducente potrà mostrare il file tramite dispositivi mobili (smartphone o tablet).
Sanzioni e Geolocalizzazione: cosa cambia
Un aspetto cruciale della proroga riguarda il “congelamento” delle sanzioni. Fino al 15 settembre 2026, non verranno applicate le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari digitali al RENTRI.
Tuttavia, attenzione: l’obbligo di iscrizione al RENTRI e la tenuta del registro digitale restano invariati. Le sanzioni per chi ignora questi adempimenti vanno da 500 a 3.000 euro. Inoltre, con la recente “Legge Terra dei Fuochi” (L. 147/2025), sono state inasprite le pene accessorie: in caso di irregolarità nel registro di carico e scarico, scatta la sospensione della patente di guida (da 1 a 4 mesi per rifiuti non pericolosi; da 2 a 8 mesi per quelli pericolosi).
Infine, c’è una novità per i trasportatori: il termine per installare i sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi (requisito per l’iscrizione in Cat. 5 dell’Albo Gestori Ambientali) è stato spostato al 30 giugno 2026.
In sintesi: cosa devono fare le imprese oggi?
Nonostante il caos tecnico iniziale, l’impianto della riforma non cambia. La proroga serve solo a dare ossigeno alle aziende per adeguare software e organizzazione interna.
Fino al 15 settembre 2026: Il FIR cartaceo resta pienamente valido.
Transizione: Chi è già pronto può comunque iniziare a usare il FIR digitale.
Obiettivo: Dal 16 settembre 2026, la carta dovrà (finalmente) andare in pensione.








